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Liquidazione giudiziale, concordato, amministrazione straordinaria: quando l'attesa diventa indennizzo

Liquidazione giudiziale, concordato, amministrazione straordinaria: quando l'attesa diventa indennizzo — Avv. Claudio Scola

Il fallimento ha cambiato nome, non velocità

Dal 2022, col Codice della crisi d'impresa, il "fallimento" si chiama liquidazione giudiziale. È cambiata la terminologia, sono cambiate alcune regole — ma per chi aspetta il proprio credito la sostanza è la stessa: procedure lunghe, riparti lontani, anni di silenzio.

Ai fini della Legge Pinto il cambio di nome è irrilevante: la liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale a tutti gli effetti, e vale la regola che vale per i fallimenti del vecchio rito — termine ragionevole di 6 anni, indennizzo da €600 a €1.000 per ogni anno in più, a ciascun creditore ammesso.

La guida generale è nell'articolo su Legge Pinto e fallimento; qui guardiamo le procedure una per una.

Procedura per procedura

Il perimetro della Legge Pinto copre tutte le principali procedure concorsuali:

  • Fallimento (vecchio rito) — le procedure aperte prima del Codice della crisi proseguono con le vecchie regole, e sono quelle con le durate più estreme: 15, 20, 30 anni. È qui che si concentrano gli indennizzi più alti
  • Liquidazione giudiziale — stessa logica, stesso termine di 6 anni
  • Concordato preventivo — anche l'attesa dentro un concordato che si trascina conta ai fini della durata
  • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese — le procedure dei grandi crack industriali, spesso pluridecennali, con migliaia di creditori: ne parliamo nell'articolo sui grandi fallimenti

In tutti i casi il diritto è individuale: ogni creditore ammesso al passivo matura il proprio indennizzo, indipendentemente dagli altri.

Da quando a quando si conta la durata

Le regole di conteggio sono semplici e fanno la differenza sul risultato:

  • La durata si conta dall'apertura della procedura alla sua chiusura definitiva (o a oggi, se è ancora in corso)
  • Chi è entrato con domanda tardiva conta dalla propria ammissione
  • Superati i 6 anni non serve aspettare la chiusura: il ricorso si può presentare mentre la procedura è ancora aperta
  • A procedura chiusa, il termine per agire è di 6 mesi — perentorio

Il conto pratico lo fa il calcolatore: anno di apertura, tipo di procedura, e vedi subito la stima. Un esempio: liquidazione aperta nel 2013, ancora in corso — 7 anni oltre soglia, stima tra €4.200 e €7.000 per creditore.

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Un diritto che non disturba la procedura

Vale per tutte le procedure quello che vale per il fallimento classico: il ricorso Pinto corre su un binario separato. Si presenta alla Corte d'Appello, la condanna è a carico del Ministero della Giustizia, e non tocca né il riparto né i rapporti col curatore o il commissario.

E vale la regola economica di sempre su La Pinto: nessuna spesa anticipata, compenso trattenuto dall'indennizzo solo dopo l'incasso — il funzionamento completo è nella guida all'equa riparazione.

Se la tua procedura ha già superato i 6 anni, ogni anno che passa aggiunge indennizzo ma allontana anche i documenti e i ricordi: il momento buono per verificarla, gratuitamente, è adesso.

Domande frequenti

La mia procedura è nata come fallimento ed è proseguita come liquidazione giudiziale: cambia qualcosa?

No. Ai fini della Legge Pinto conta la durata complessiva della procedura concorsuale, dall'apertura originaria: il regime processuale applicato non riduce il diritto all'indennizzo.

Sono creditore in un concordato preventivo che dura da più di 6 anni: ho diritto all'indennizzo?

Il concordato preventivo rientra tra le procedure concorsuali coperte dalla Legge Pinto. La posizione concreta va verificata sui documenti, ma la durata oltre soglia è il presupposto ed è già maturata.

L'amministrazione straordinaria coinvolge migliaia di creditori: il mio indennizzo si riduce?

No. Il diritto è individuale: ogni creditore ammesso matura il proprio indennizzo per intero, qualunque sia il numero complessivo dei creditori della procedura.

La procedura è ancora aperta: conviene aspettare la chiusura per chiedere tutto insieme?

No, per due motivi: superati i 6 anni il diritto è già azionabile, e a procedura chiusa resta solo la finestra perentoria di 6 mesi. Agire a procedura aperta è più sicuro.

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